Associazione Uniti Per Nuovi Orizzonti (UPNO)

CIRCOLARI

circolare numero 73 del 14.04.2017

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 14/04/2017 Circolare n. 73
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Benefici pensionistici lavoratori non vedenti.
Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
SOMMARIO: Istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo.
Premessa Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
L’articolo 1, comma 209, della citata legge introduce per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
In particolare il menzionato comma 209 prevede che: “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Con la presente circolare si forniscono le relative istruzioni, fatte salve quelle fornite con circolare n. 173 del 1991 per gli aspetti non innovati. 2. Normativa di riferimento L’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.
Le maggiorazioni in argomento sono utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa che dell’anzianità contributiva.
Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale.
L’articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 peraltro ha esteso a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti i benefici previsti dal comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 113/85. 3. Destinatari Dalla lettura del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 120 e successive modifiche (capo I articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68) discende che destinatari della disposizione in oggetto sono tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che siano colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie: ciechi civili ciechi invalidi per servizio ciechi invalidi del lavoro ciechi di guerra.
4. Il beneficio Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto.
Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).
Il meccanismo introdotto dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 232 del 2016 si applica a partire dall’età della decorrenza della pensione.
Per i trattamenti pensionistici liquidati ai non vedenti di età inferiore a 57 anni, l’incremento convenzionale relativo ai periodi di lavoro determina un aumento dell’età anagrafica, cui fare riferimento per l’individuazione del coefficiente di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Pertanto, in presenza di un’età anagrafica, come rideterminata per effetto dell’incremento convenzionale, inferiore a 57 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nel caso di servizi inferiori all’anno la maggiorazione figurativa da attribuire sarà corrispondentemente ridotta.
Nulla è innovato per quanto concerne l’attribuzione del citato beneficio, per la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo.
Il beneficio in parola, subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, trova applicazione ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti, supplementari e supplementi aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016.
Il beneficio suddetto non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

CIRCOLARE N.___259

OGGETTO: Servizio civile volontario - Lagnanze degli interessati.

Riceviamo da piu' parti lagnanze in merito al servizio civile volontario che secondo alcuni volontari e alcuni soci fruitori del servizio, non viene svolto in ottemperanza alle attuali disposizioni e, soprattutto, in relazione a quanto previsto nel progetto di riferimento.
In particolare vengono segnalati casi di volontari che vengono impiegati in attivita' non previste nel progetto o che assegnati per l'accompagnamento di un cieco vengono "comandati" da quest'ultimo o da un suo familiare a svolgere incombenze di altra natura e che non possono fare carico al volontario (assistenza infermieristica, disbrigo di faccende domestiche, accompagnamento e/o custodia dei figli o di altro parente, ecc.) e casi di estrema gravita' che, vogliamo augurarci, non siano rispondenti al vero.
Cio' posto, corre obbligo sottolineare ancora una volta che le infrazioni alla vigente normativa nonche' il mancato rispetto delle enunciazioni progettuali danno luogo alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.
Al riguardo, mentre si ricorda che il servizio civile volontario oltre che rappresentare una risorsa per la categoria dei ciechi si pone come opportunita' di formazione e di educazione civica per i giovani, si richiama l'attenzione di tutte Strutture a volere tenere sempre presente il DPCM 4 febbraio 2009: "Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile" e il DPCM 6 febbraio 2009 che ha approvato il "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.

Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64" che sono stati gia' oggetto di apposite circolari da parte di questa Presidenza Nazionale (circ. n. 99 del 20/04/2009 e n. 131 del 20/05/2009)

Si ribadisce la necessita' di un'attenta vigilanza affinche' i progetti siano realizzati nella piena conformita' delle disposizioni sopra citate per evitare che si verifichino fattispecie incresciose che possono avere serie e gravi conseguenze e che non giovano comunque all'immagine del nostro Ente.

CIRCOLARE NUMERO 238 - MONETA COMMEMORATIVA DA EURO 2,00 "200ø ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI LOUIS BRAILLE"


Si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA mettera' in circolazione la moneta commemorativa da euro 2,00 per il 200ø anniversario della nascita di Louis Braille. Chiunque fosse interessato puo' rivolgersi presso gli Istituti di Credito, nonche' presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.zza Giuseppe Verdi n. 10 Roma telefono 0685082147 o in Via Principe Umberto n. 4 Roma telefono 0685083708 fax 0685083710; per eventuali informazioni: numero verde 800864035, www.zecca.ipzs.it, www.ipzs.it; email zecca@ipzs.it, informazioni@ipzs.it.

Si informa inoltre, che n. 15.000 pezzi da "collezione", potranno essere acquistati al costo di _ 12,00 cadauno a far data 15 ottobre 2009.

CIRCOLARE NUMERO 239 - FASTWEB - NAVIGAZIONE GRATUITA IN INTERNET PER UTENTI NON VEDENTI


OGGETTO: FASTWEB - NAVIGAZIONE GRATUITA IN INTERNET PER UTENTI NON VEDENTI

E' gradito comunicare che, grazie anche agli interventi degli organi dirigenziali dell'Unione in un clima di sinergica intesa, l'operatore telefonico Fastweb ha reso note una serie di offerte tariffarie appositamente riservate ai non vedenti totali, che rispondono appieno al disposto delle delibere 514/07/CONS e 202/08/CONS della Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. In particolare, si fa presente quanto segue:

* Naviga90ore 90 ore gratuite (1) di connessione ad Internet al mese; una connessione fino a 10 Mbit/s, sia in ricezione che in trasmissione, per chi e' raggiunto dalla Fibra Ottica e una velocita' fino a 20 Mbit/s in ricezione e fino a 1 Mbit/s in trasmissione per connessioni in ADSL FASTWEB (2) linea telefonica a consumo (i costi sono indicati nel materiale commerciale e sul sito Internet www.fastweb.it) 4 caselle di posta elettronica, utilizzabili gratuitamente installazione tramite tecnico FASTWEB.

Nota (1) Esaurite le 90 ore, la navigazione e' a consumo. (2) FASTWEB verifica la capacita' del doppino di accedere alla rete ad una velocita' sino a 20Mbit/s

* NavigaCasa a meta' prezzo per sempre navigazione Internet illimitata e gratuita (per ULL fino a 20Mbit/s in download, e 1Mbit/s in upload) (1) linea telefonica a consumo (i costi sono indicati nel materiale commerciale e sul sito Internet www.fastweb.it) 4 caselle di posta elettronica, utilizzabili gratuitamente installazione tramite tecnico FASTWEB


Nota: (1) FASTWEB verifica la capacita' del doppino di accedere alla rete ad una velocita' di 20Mbit/s

Attivazione * con addebito su conto corrente o carta di credito: 59,90 euro (12 rate da 4,99 euro al mese) * con bollettino postale: 119,90 euro (12 rate da 9,99 euro al mese)
In particolare, l'offerta NavigaCasa in modalita' ADSL con collegamento flat (in cui il costo e' rappresentato da un importo fisso mensile ed e', quindi, indipendente da quanto il cliente naviga nel corso del mese) si differenzia in tre precisati piani tariffari con importo differente a seconda dei servizi all'uopo previsti:
* NavigaCasa (per tecnologia fibra ottica e ULL) che viene scontato da 34,90 euro a 17,45 euro al mese
* NavigaCasa (per tecnologia WHS) che viene ridotto da un importo pari a 39,90 euro a 19,95 euro al mese
* NavigaCasa (per tutte le tecnologie) nel generale piano Parla e NavigaCasa che ha un costo di 44,90 euro ma che, sempre per effetto della applicazione della agevolazione per ciechi totali, ammonta a 24,85 euro al mese

Si ritiene utile informare, altresi', che la richiesta di attivazione deve avvenire secondo le seguenti modalita': compilare il modulo in tutte le sue parti, che, per dovizia di informazione, si allega in copia in formato PDF produzione della certificazione medico-legale di cecita' totale rilasciata dall'autorita' sanitaria pubblica in caso di domanda inviata da familiare di un soggetto non vedente, allegare al modulo lo stato di famiglia che attesti l'appartenenza al nucleo familiare del soggetto stesso e la certificazione medica di cecita' totale inviare il modulo e gli allegati via fax, al numero: 02 454011845 per chi non e' Cliente FASTWEB e 02 454011800 per chi e' gia' Cliente FASTWEB

Come gia' fatto presente in piu' occasioni, questa Presidenza Nazionale manifesta la propria piena disponibilita' ad intervenire in tutti quei casi di disapplicazione della agevolazione in parola secondo le indicazioni descritte, senza alcuna giusta motivazione, onde evitare il protrarsi di situazioni lesive delle "... liberta' di comunicazione e di circolazione, nonche' l'integrazione socio-lavorativa" dei minorati della vista. Per concludere, ulteriori notizie possono essere assunte sul sito internet http://www.fastweb.it/portale/, alla sezione Offerte, dove alla pagina web http://www.fastweb.it/downloads/PDF/famiglia/modulo_non_vedenti.pdf e' possibile reperire la relativa modulistica.

ITALIA OGGI DEL 25-08-2009 ESTENZIONE SENZA ALTRI ATTI NORMATIVI


L'Agenzia delle entrate apre all'Iva del 4% sui libri non cartacei. La risoluzione n. 223 del 13/8/2009, nel ricordare che una recente direttiva consente ora di applicare l'aliquota ridotta, prima riservata alle opere stampate tradizionalmente, anche a quelle realizzate su supporti diversi dalla carta, sembra riconoscere che l'estensione sia automatica, e dunque già operante senza che occorra un intervento sulla normativa interna. L'importanza della questione meriterebbe comunque un chiarimento esplicito. La norma nazionale. In base alla voce n. 18 della tabella A, parte II, allegata al dpr 633/72, l'aliquota ridotta del 4% si applica a determinati prodotti editoriali, tra cui i libri, anche in scrittura braille e su supporti audio e video magnetici per non vedenti e ipovedenti. In più occasioni l'amministrazione finanziaria ha ricordato che, ai fini della suddetta disposizione, si considerano libri tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, purché stampati (circolare ministero finanze n. 63/1990). All'infuori dei supporti per portatori di menomazioni della vista, agevolati solo a decorrere dal 2001, l'aliquota ridotta è pertanto applicabile soltanto ai libri realizzati su carta; la stessa circolare n. 63/1990 sopra citata, infatti, aveva escluso dal novero dei prodotti editoriali quelli realizzati su supporti audio-video magnetici.La direttiva 47. In questo contesto normativo è intervenuto recentemente il legislatore comunitario con la direttiva 2009/47/Ce del 5 maggio 2009, che ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche all'allegato III della direttiva n. 112 del 2006, recante l'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati alle aliquote ridotte. In particolare, la direttiva ha riformulato il n. 6 dell'allegato, concernente i prodotti editoriali, che menziona ora la «fornitura di libri su qualsiasi supporto fisico». La direttiva è entrata in vigore il 1° giugno scorso, m a la natura non vincolante della disposizione in esame induceva a credere che non fosse direttamente applicabile. Il richiamo alla recente direttiva operato dalla risoluzione n. 223/2009 porta a ritenere che l'Agenzia la pensi diversamente; è probabile che l'Agenzia ritenga che, essendosi l'Italia avvalsa della facoltà di assoggettare all'aliquota ridotta le pubblicazioni editoriali, l'aggiornamento della sottostante disposizione comunitaria esplichi effetto diretto.I libri on-line. L'ammissione al trattamento agevolato non pare estensibile ai libri immateriali trasmessi per via elettronica, in quanto il riferimento a qualsiasi «supporto fisico» presuppone la materialità dell'opera. La fornitura di testi per via elettronica, peraltro, è espressamente qualificata come prestazione di servizi con mezzi elettronici (cosiddetto e-commerce diretto), cui si applica l'aliquota Iva ordinaria, essendo oltretutto l'applicazione dell'aliquota ridotta esplicitamente vietata dall'art. 98, pa r. 2 della direttiva n. 112 del 2006.



CIRCOLARE SANZIONI CENTRALINISTI. 2009


CIRCOLARE N. 208 Prot. 18058/2009-09-01 LAPR
OGGETTO: Collocamento centralinisti telefonici non vedenti . Adeguamento delle sanzioni.

Si comunica che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2009, il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2009 contenente l’adeguamento delle sanzioni relative al collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113(All. 1).
Al. DECRETO 24 luglio 2009
IL DIRETTORE GENERALE del Mercato del Lavoro Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi previste sono adeguati ogni tre anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti direttoriali di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2006;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica prot. n. 4136 del 19 giugno 2009 da cui risulta che nel periodo maggio 2006 - maggio 2009 la variazione dell'indice del costo della vita e' stata pari a + 5,7 %; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12.
2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da uro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ad euro 94,79. Art.
2. Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2009 Il direttore generale ad interim: VERBARO.